titolo di soggiorno cittadini comunitari

Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 30/2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per i cittadini dell'Unione.

 

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SOGGIORNO FINO A TRE MESI
Il cittadino dell'Unione e i suoi famigliari (anche di cittadinanza non dell'Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

 

+ SOGGIORNO PER PIÙ DI TRE MESI
Il cittadino dell'Unione e i suoi famigliari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione attestante il motivo del soggiorno, secondo quanto previsto dal nuovo decreto legislativo, al fine di ottenere il rilascio del titolo di soggiorno.
  motivi del soggiorno
- lavoro subordinato o autonomo (limitazioni per romeni e bulgari)
- residenza elettiva
- studio o formazione professionale
- famiglia (a corredo della richiesta di iscrizione anagrafica, è necessaria la presentazione del certificato tradotto e legalizzato attestante la relazione di parentela con il cittadino comunitario regolarmente soggiornante).

modulistica

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MODULO DOMANDA

 

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

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DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’

 

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