Descrizione
Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo e il suo rilascio non è soggetto a limiti numerici.
Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. possono essere presentate dal soggetto (persona fisica o giuridica) che abbia la sede operativa dell'attività e almeno una rimessa nel territorio del comune di Ala e sia in possesso dei seguenti requisiti:
MORALI:
- non avere riportato condanne di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015 n. 2-16/leg;
- insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia (art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159);
PROFESSIONALI:
- iscrizione del legale rappresentante, se persona giuridica, o della persona titolare di ditta individuale al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la Provincia di Trento;
- possesso della patente di guida e di certificato di abilitazione professionale rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
OGGETTIVI:
- disponibilità dei locali: avere la disponibilità giuridica (comprovata da un valido titolo: ad esempio, proprietà, usufrutto, locazione...) della sede operativa in cui si intende esercitare l'attività e avere la disponibilità di una rimessa in cui stazioneranno i veicoli destinati al noleggio con conducente nel territorio del comune di Ala;
- conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi e urbanistica ed avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa;
La domanda va presentata in marca da bollo da € 16,00, allegando un'ulteriore marca da bollo di euro 16,00 per il provvedimento finale.
Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo provinciale dei conducenti.
Riferimenti normativi
- Legge 15 gennaio 1992 n. 21
- art. 39 ter Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16
- Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015 n. 2-16/Leg
- Regolamento per il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti